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Milleproroghe 2023: il testo in Gazzetta Ufficiale

2 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Milleproroghe).

Il decreto Milleproroghe entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2023.

Il Milleproroghe 2023 impatta sulle seguenti aree:

  • pubbliche amministrazioni (art. 1)
  • sicurezza-difesa e del vigili del fuoco (art. 2)
  • materia economica e finanziaria (art. 3)
  • salute (art. 4)
  • istruzione e merito (art. 5)
  • università e ricerca (art. 6)
  • cultura (art. 7)
  • infrastrutture e dei trasporti (art. 8)
  • affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 9)
  • difesa (art. 10)
  • giustizia (art. 11)
  • ambiente e della sicurezza energetica (art. 12)
  • agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 13)
  • sport (art. 14)
  • determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP (art. 15)
  • editoria (art. 16)
  • Fondo complementare al PNRR riservato alle Aree colpite dai terremoti (art. 17)
  • lavoro (art. 18)
  • sistema di informazione per la sicurezza (art. 19)

Tra le principali novità per le imprese si evidenziano quelle in materia di lavoro e fiscalità, con particolare riguardo alla:

  • l’estensione all’esercizio 2023 del regime di sospensione degli ammortamenti, applicabile ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali i quali, in deroga all’art. 2426 comma 1 n. 2 c.c., possono sospendere gli ammortamenti annui del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione (art. 3, comma 8, Milleproroghe).
  • l’estensione alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 del regime di “sterilizzazione” prevista in origine dal DL 23/2020, con esclusione di alcuni obblighi per le società di capitali previsti dal codice civile tra cui lo scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale (art. 3, comma 9, Milleproroghe).
Di cosa si parla in questo articolo
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