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Mine antipersona: istruzioni per i controlli degli intermediari abilitati

8 Agosto 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Notizia originaria del 26 luglio 2024, aggiornata nelle parti in corsivo e sottolineato – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07 agosto 2024 il Provvedimento 23 luglio 2024 recante le istruzioni Banca d’Italia, COVIP, IVASS e il MEF per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati, per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

La L. 220/2021 ha introdotto, dal 23 dicembre 2021, il divieto, per gli intermediari abilitati, di finanziamento delle società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.c., svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

La medesima Legge chiarisce, all’art. 1, comma 4, che alle fondazioni e ai fondi pensione è fatto divieto di investire il proprio patrimonio nelle società che svolgono tali attività.

Con il provvedimento pubblicato viene quindi data attuazione a quanto previsto nell’art. 3, comma 1, della Legge citata, per quanto riguarda il compito degli organismi di vigilanza, di adottare, di concerto, apposite istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati dagli stessi vigilati.

Le  istruzioni si applicano agli intermediari abilitati di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della Legge: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane

  • le banche italiane
  • i gestori italiani
  • gli istituti di moneta elettronica italiani
  • gli istituti di pagamento italiani
  • i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 TUB
  • gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB, ivi compresi i confidi
  • Poste italiane S.p.A. per l’attività di Bancoposta
  • Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  • le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese UEo in un Paese terzo
  • le imprese di assicurazione
  • le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese UE o in un Paese terzo
  • gli agenti di cambio italiani
  • le fondazioni italiane di origine bancaria
  • i fondi pensione italiani.

Gli intermediari abilitati devono adottare idonei presidi procedurali secondo un approccio risk-based e sulla base del principio di proporzionalità, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna e volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società indicate all’art. 1, comma 1, della Legge.

I presidi includono almeno:

  • l’obbligo di consultare “elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo” (cfr. articolo 4 della Legge) prima di effettuare il finanziamento
  • procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge, alla luce, ad esempio, dell’attività svolta, della sede legale, del luogo di operatività del destinatario
  • l’istituzione di adeguati flussi informativi volti ad assicurare agli organi piena conoscenza e governabilità dei presidi organizzativi adottati per la verifica del rispetto del divieto di finanziamento, nonché la tempestiva conoscenza di eventuali violazioni del divieto.

Il controllo del rispetto del divieto può essere effettuato dagli organismi di vigilanza anche attraverso ispezioni svolte nell’ambito della ordinaria attività di supervisione secondo le rispettive competenze.

In tale ambito, essi valutano anche l’efficacia e l’adeguatezza delle attività svolte dagli organi e dalle funzioni aziendali di controllo, ove previste o istituite, degli intermediari abilitati (ad es. dalla funzione di compliance e dalla funzione di risk management) con riferimento alle verifiche effettuate, ai risultati emersi, ai profili di debolezza eventualmente rilevati e agli interventi correttivi adottati.

Il Provvedimento entra in vigore dall’08 agosto 2024. Gli intermediari abilitati si adeguano al contenuto delle istruzioni entro sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

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