Con Provvedimento del 23 aprile 2015, Prot. 56191/2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato gli schemi di dati da trasmettere per via telematica ai fini dell’applicazione del regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto (denominato “Mini One Stop Shop”) ai sensi degli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42 e individuazione dell’ufficio competente.
L’adesione facoltativa ai regimi speciali denominati “Mini One Stop Shop” di cui al Titolo XII, Capo 6, Sezioni 2 e 3 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, è prevista per i soggetti passivi, stabiliti e non stabiliti nell’Unione europea, ai fini dell’assolvimento degli obblighi IVA, relativamente alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici rese a committenti non soggetti passivi di imposta che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, sono soggette ad IVA nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.
Le caratteristiche del MOSS sono state disciplinate con maggior dettaglio dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione del 13 settembre 2012 e dal Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio del 9 ottobre 2012. Le disposizioni europee sono state attuate dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2015 (cfr. contenuti correlati).
Il presente Provvedimento approva lo schema di dati per la presentazione della richiesta di identificazione ai sensi dell’articolo 74-quinquies, per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 74-sexies, per la comunicazione di variazione dati e di cancellazione dal regime opzionale nonché per la dichiarazione trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate.