Con la sentenza allegata, il Tribunale di Pordenone rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo proposta ai sensi dell’art. 615 co. 1, c.p.c., da parte del conduttore (o affittuario d’azienda).
Quest’ultimo, durante la fase della pandemia, è risultato inadempiente, non avendo pagato due delle mensilità concordate con il locatore convenuto nel procedimento de quo.
L’opposizione al precetto ha fatto leva sull’art. 91 d.l. 17 marzo 2020, n.18 (c.d. “Decreto cura Italia”) il quale prevede che «Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilitá del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti ».
Il giudice sancisce che il dato normativo, assunto dal conduttore a sostegno della propria istanza, affermi esclusivamente l’assenza di obblighi di risarcimento del danno contrattuale, oltre ad estendere la propria efficacia anche all’eventuale sussistenza di decadenze o penali relative ad adempimenti tardivi o parziali.
La disposizione in esame, dunque, non prevede la sospensione automatica dell’obbligo del versamento della pigione, tantomeno ne stabilisce la cessazione a fronte delle misure di contenimento dovute all’emergenza sanitaria. Al contrario «fa chiaro riferimento a profili diversi da quelli del pagamento del canone di affitto o di locazione».
In conclusione, conta osservare un aspetto che, seppur incidentalmente trattato dal giudice, sembra poter offrire uno spunto interpretativo per le pronunce future in materia contrattuale.
Il riferimento corre al passaggio in cui si specifica che, pur rimanendo ferma l’incongruità della sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, le parti sarebbero tenute a concordare una riduzione del canone relativo ai due mesi cui si riferisce il precetto, in conformità al principio buona fede nell’esecuzione del contratto.
Un tratto, quello disegnato dal giudice di merito, che lascia intravedere la preferibilità della rinegoziazione da parte dei contraenti dell’originario regolamento contrattuale (si tratta di una soluzione già prospettata peraltro dalla dottrina, in particolare, tra gli altri, si vedano A. M. Benedetti, R. Natoli, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti, editoriale, marzo 2020, dirittobancario.it., 3; S. Verzoni, Gli effetti, sui contratti in corso, dell’emergenza sanitaria legata al covid-19, in giustiziacivile.com; A.A. Dolmetta, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), in giustiziacivile.com)