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Misure antiriciclaggio: le modifiche FAFT/GAFI per una maggiore proporzionalità

30 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FAFT/GAFI) sta valutando la possibilità di rivedere le Raccomandazioni GAFI sulle misure antiriciclaggio, ponendo maggiore attenzione al tema della proporzionalità, ed a tal fine ha pubblicato una consultazione su alcune proposte di modifica.

Le revisioni si concentrano:

  • sulla Raccomandazione 1 e sulla relativa Nota interpretativa
  • le corrispondenti modifiche alle Raccomandazioni 10 e 15
  • le modifiche alle relative definizioni del Glossario.

Le revisioni proposte mirano a promuovere meglio l’inclusione finanziaria, tramite una maggiore attenzione alla proporzionalità e alle misure semplificate nell’approccio basato sul rischio, e a dare ai Paesi, alle autorità di vigilanza e alle istituzioni finanziarie maggiore fiducia e garanzia nell’attuazione delle misure semplificate.

Il GAFI richiede quindi un parere sulle seguenti questioni:

  • la sostituzione del termine “commisurato” con “proporzionato nella Raccomandazione 1, al fine di:
    • chiarire come questi concetti debbano essere applicati nel contesto di un approccio basato sul rischio
    • stabilire aspettative più chiare riguardo alle misure semplificate
    • allineare maggiormente il linguaggio del GAFI con quello delle parti interessate e dei contesti di inclusione finanziaria.

A tal fine, il termine “proporzionato” è definito come segue: “Nel contesto dell’approccio basato sul rischio adottato dalle Raccomandazioni GAFI, una misura o un’azione proporzionata o commisurata è quella che corrisponde in modo appropriato al livello di rischio identificato e attenua efficacemente i rischi”.

  • modifiche per richiedere alle autorità di vigilanza di “esaminare e prendere in considerazione le misure di mitigazione del rischio intraprese dalle istituzioni finanziarie/PFN”, per evitare un eccesso di conformità derivante da una comprensione solo parziale dei rischi, e anche per considerare la proporzionalità negli impegni con loro
  • relativamente all’adozione di misure semplificate in situazioni a basso rischio, sostituire “i Paesi possono decidere di consentire misure semplificate” con “i Paesi dovrebbero consentire e incoraggiare misure semplificate”: ciò imporrebbe ai Paesi di essere più attivi nel creare un ambiente favorevole all’attuazione di misure semplificate
  • relativamente “all’identificazione e le transazioni non faccia a faccia con i clienti”, come esempio di situazioni potenzialmente a rischio più elevato, è necessario aggiungere una qualificazione (“a meno che non siano state attuate misure adeguate di riduzione del rischio”) per riflettere i progressi tecnologici nei sistemi di identità digitale, che possono ridurre i rischi associati alle interazioni non faccia a faccia, e riconoscere che in molti Paesi questa è diventata la modalità normale di interazione con le istituzioni finanziarie.

La consultazione è aperta sino al 6 dicembre 2024.

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