E’ stato pubblicato in data 31 gennaio 2025, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/206 che attua l’art. 2, par. 3, del Regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, aggiornando l’elenco delle persone ivi contemplate.
Il regolamento in questione abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055, il quale stabiliva un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicava il Regolamento (CE) n. 2580/2001 (c.d. “elenco”).
Il Consiglio ha riesaminato l’elenco, come prescritto dall’art. 2, par. 3, del Regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status a livello nazionale delle persone ed entità inserite nell’elenco.
Pertanto, il Consiglio:
- ha concluso per la cancellazione della voce relativa a una persona deceduta
- ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’art. 1, par. 4, della posizione comune 2001/931/PESC, hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle altre persone, degli altri gruppi e delle altre entità che figurano nell’elenco, per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’art. 1, par. 3, di tale posizione comune: le misure restrittive specifiche previste dal Regolamento (CE) n. 2580/2001 dovrebbero quindi continuare ad applicarsi alle persone, ai gruppi e alle entità contemplati dalla predetta posizione comune
- ha in conclusione deciso di aggiornare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il Regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055.