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Misure restrittive anti terrorismo: il nuovo elenco dei soggetti designati

3 Febbraio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato in data 31 gennaio 2025, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/206 che attua l’art. 2, par. 3, del Regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, aggiornando l’elenco delle persone ivi contemplate.

Il regolamento in questione abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055, il quale stabiliva un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicava il Regolamento (CE) n. 2580/2001 (c.d. “elenco”).

Il Consiglio ha riesaminato l’elenco, come prescritto dall’art. 2, par. 3, del Regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status a livello nazionale delle persone ed entità inserite nell’elenco.

Pertanto, il Consiglio:

  • ha concluso per la cancellazione della voce relativa a una persona deceduta
  • ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’art. 1, par. 4, della posizione comune 2001/931/PESC, hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle altre persone, degli altri gruppi e delle altre entità che figurano nell’elenco, per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’art. 1, par. 3, di tale posizione comune: le misure restrittive specifiche previste dal Regolamento (CE) n. 2580/2001 dovrebbero quindi continuare ad applicarsi alle persone, ai gruppi e alle entità contemplati dalla predetta posizione comune
  • ha in conclusione deciso di aggiornare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il Regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055.
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