IVASS ha pubblicato oggi una lettera al mercato, richiamando le imprese di assicurazione sugli obblighi che gravano sulle stesse relativamente alle misure sanzionatorie nei confronti della Russia.
IVASS richiama preliminarmente il contenuto del precedente comunicato stampa congiunto Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e UIF, del 7 marzo 2022, ove aveva ricordato che le misure restrittive adottate dall’UE mediante Regolamenti e Decisioni sono vincolanti nella loro totalità e sono direttamente e immediatamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri: in particolare, chiunque deve osservare il generale divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati, sottoposti a misure restrittive adottate dall’UE.
Pertanto, IVASS ricorda che le imprese di assicurazione e tutti gli intermediari assicurativi (incluse le sedi secondarie in Italia di imprese e intermediari esteri), anche se operano soltanto nei rami Danni, sono tenuti a mettere in atto procedure e controlli necessari per individuare i fondi e le risorse economiche oggetto di congelamento, monitorando costantemente innanzitutto l’aggiornamento della lista dei soggetti a carico dei quali vengono applicate misure restrittive.
Inoltre, ricorda IVASS, anche se le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano esclusivamente nei rami danni (a differenza che nel ramo vita) non sono destinatari dell’obbligo di comunicare alla UIF le misure di congelamento applicate in base alla normativa antiriciclaggio, con riferimento esclusivo alle misure sanzionatorie contro la Russia dovranno comunque trasmetterle alla UIF, in qualità di autorità delegata dal CSF, attraverso l’apposito modulo pubblicato sul sito dell’Unità.
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 269/2014, infatti, tutte le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi – incluse tutte le imprese di assicurazione e tutti gli intermediari assicurativi – anche se operano nei rami danni, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni introdotte dal predetto articolo riguardanti l’esistenza di beni e disponibilità economiche riconducibili a soggetti designati.