Lo scorso 19 giugno, il Consiglio dell’Unione Europea adottato la propria posizione sulla Proposta di regolamento avente a oggetto possibili misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi, presentata dalla Commissione nel gennaio 2014 sulla base, fra l’altro, del Rapporto Liikanen.
La Proposta è mirata a rafforzare la stabilità delle attività di raccolta del risparmio presso il pubblico delle principali banche europee, avendo specifico riguardo ai potenziali rischi derivanti dalle altre attività svolte da tali enti creditizi (in particolare l’attività di trading).
Le banche destinatarie della disciplina sono:
- quelle considerate di “importanza sistemica globale”, in conformità alla Direttiva 2013/36/UE (cosiddetta Credit Requirements Directive IV); e
- quelle che superano le seguenti soglie per tre anni consecutivi: (i) attività totali superiori a 30 miliardi di Euro; e (ii) attività e passività totali per il trading superiori a 70 miliardi di Euro o al 10% delle attività totali della banca.
In ogni caso, le banche che negli ultimi tre anni (calcolando la somma dei valori di tale periodo) abbiano avuto attività totali per il trading superiori a 100 miliardi di Euro, sono destinatarie di norme più stringenti in materia di valutazione del rischio, obblighi di segnalazione e vigilanza da parte dell’autorità competente.
La Proposta di regolamento non si applica in ogni caso agli istituti di credito che abbiano un volume di depositi inferiore al 3% dell’attivo totale o un volume totale di depositi al dettaglio inferiore a 35 miliardi di Euro, ai sensi della Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
L’iniziativa è finalizzata alla riduzione del rischio assunto dagli enti creditizi a beneficio dei consumatori. A tal fine il documento contiene, fra l’altro: (i) una norma che impone la separazione dall’attività creditizia generale delle attività di trading in proprio (cosiddetto proprietary trading); e (ii) disposizioni volte a garantire un’adeguata valutazione del rischio per le attività di trading non in proprio.
Al fine del recepimento della disciplina contenuta nella Proposta, ove approvata in via definitiva, il testo adottato dal Consiglio prevede due modalità di adeguamento da parte degli Stati Membri:
- previsione di barriere (ring-fences) fra le attività al dettaglio e quelle di trading; ovvero
- specifiche norme previste a livello nazionale dalle autorità di vigilanza competenti.
Il testo ha come base giuridica l’articolo 114 TFUE, motivo per cui dovrà essere eventualmente adottato a maggioranza qualificata dal Consiglio una volta raggiunto un testo di compromesso con il Parlamento Europeo.
La Presidenza lussemburghese del Consiglio, che si insedierà a breve, avvierà le proprie negoziazioni con il Parlamento Europeo sulla base del testo approvato il 19 giugno non appena anche la seconda istituzione avrà adottato una propria posizione formale.