Il 19 settembre 2014 è entrata in vigore la Decisione n. BCE/2014/38, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 settembre 2014, che modifica le regole previste per le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, incidendo sull’idoneità delle garanzie. In particolare, si chiariscono alcuni specifici requisiti del regime applicabile ai giudizi di rating sulle attività negoziabili ammissibili come collateral per le operazioni monetarie.
Ai fini della presente Decisione, le attività negoziabili sono considerate idonee se almeno una valutazione sulla loro qualità creditizia raggiunge la soglia di qualità creditizia stabilita dall’Eurosistema. Tale valutazione deve essere formulata da un’ECAI (External Credit Assessment Institution) riconosciuta sull’emissione, sull’emittente o sul garante dell’operazione di emissione nell’ambito della quale tali attività sono emesse.
Le regole delineate dal Consiglio Direttivo della BCE prendono in considerazione sia la tipologia di emittente/garante (controparti e governi centrali, istituzioni sovranazionali o altre), sia le caratteristiche proprie dell’emissione e delle attività sottoposte a valutazione (attività a breve o lungo termine o asset backed securities).
Di particolare interesse appare l’opzione della BCE di non prevedere alcuna distinzione in base alla scadenza originaria delle attività, laddove invece per i rating attribuiti all’emittente o al garante si deve tener conto della scadenza originaria dell’attività stessa.
V’è di più. Qualora su una stessa emissione (o programma/serie di emissioni o emittenti/garanti) siano disponibili più giudizi di rating, sarà possibile scegliere la valutazione migliore disponibile (cd. regola del first-best).