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Operazioni di Merger Leveraged Buy Out e interessi passivi del finanziamento

3 Febbraio 2025

Pierluigi Loglisci, Dottore Commercialista in Milano

Con la Risposta n. 251 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole in merito alla deducibilità degli interessi passivi correlati al finanziamento bancario, contratto a seguito di una complessa operazione di Merger Leveraged Buy Out (MLBO), escludendo al contempo la configurabilità della fattispecie di abuso del diritto, in conformità all’art. 10-bis della L. 212/2000.

L’istante, società ALFA, manifestava la volontà di promuovere una joint venture paritetica con la società GAMMA, veicolo di investimento attivo nel settore delle infrastrutture e delle energie rinnovabili.

L’obiettivo era sviluppare un progetto legato alla transizione ecologica, fondato sull’integrazione di know-how e risorse messe a disposizione dai due soci.

Il progetto di riorganizzazione aziendale illustrato si configurava attraverso un insieme coordinato di operazioni, così sintetizzabili: 

  • il conferimento di un ramo d’azienda da parte di ALFA alla nuova società target DELTA;
  • la costituzione di HoldCo, partecipata equamente al 50% da ALFA e GAMMA, che controllava integralmente BidCo;
  • l’acquisizione da parte di BidCo della totalità delle partecipazioni di DELTA, finanziata tramite un mix di capitale proprio apportato da ALFA e GAMMA tramite HoldCo, e capitale di debito erogato da istituti di credito;
  •  l’incorporazione di BidCo in DELTA mediante fusione inversa, con annesso trasferimento del debito bancario alla società target.

L’attuazione di tali operazioni avrebbe comportato il trasferimento del controllo di DELTA da ALFA (precedentemente unico azionista) a HoldCo, garantendo una governance paritetica tra ALFA e GAMMA e senza alcun patto parasociale che potesse comprometterne l’equilibrio.

Attraverso la richiesta d’interpello, il contribuente intendeva verificare l’assenza di profili di abuso del diritto e accertare che gli interessi passivi relativi al finanziamento bancario, confluiti in capo a DELTA per effetto della fusione inversa, dovessero essere considerati inerenti e deducibili ai fini IRES, ai sensi dell’art. 96 del TUIR.

L’Agenzia ha preliminarmente osservato che l’articolo 2501-bis del c.c. riconosce la possibilità di realizzare fusioni mediante “leva finanziaria” (MLBO), utilizzando il ricorso al debito per finanziare l’acquisizione di un’altra società e facendo leva sulle risorse finanziarie della società target.

Successivamente, ha richiamato i principi espressi nella circolare n. 6/E del 2016, la quale ha chiarito che le operazioni di tale natura sono legittime se perseguono concrete finalità economiche, comportano un mutamento effettivo degli assetti partecipativi della società target (c.d. change of control) e non presentano schemi artificiosi volti esclusivamente a conseguire indebiti vantaggi fiscali.

Nel caso specifico, l’operazione proposta ha comportato un effettivo mutamento degli assetti partecipativi di DELTA. ALFA, che deteneva il controllo totalitario della società, lo ha trasferito alla joint venture paritetica con GAMMA, assicurando così un assetto di governance condiviso al 50%.

L’assenza di patti parasociali, che avrebbero potuto alterare tale equilibrio, rappresentava ulteriore evidenza della genuinità dell’operazione.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interessi passivi derivanti dal finanziamento contratto da BidCo risultano inerenti, in quanto strettamente funzionali all’acquisizione della società target DELTA e alla realizzazione del progetto industriale prospettato.

Tali oneri, trasferiti a DELTA mediante la fusione inversa, soddisfano i requisiti previsti dall’art. 96 del TUIR e sono pertanto deducibili dal reddito imponibile nei limiti stabiliti dalla norma.

L’Agenzia ha quindi concluso che la struttura dell’operazione non presenta profili di artificiosità e che la creazione della joint venture risponde a concrete finalità economiche, coerenti con gli obiettivi dichiarati dall’istante.


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