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Modalità di determinazione della base ACE: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

21 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 200 del 20 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della base ACE.

In particolare, evidenzia l’Agenzia, ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio, l’articolo 5 del Decreto ACE dispone che rilevano come elementi positivi i «conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società».

Il comma 5 dello stesso articolo prevede che «gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell’atto di rinuncia».

In relazione alle rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società, viene specificato che hanno natura di conferimento in denaro esclusivamente le rinunce ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.

L’articolo 10 del Decreto ACE reca, inoltre, alcune disposizioni di carattere antielusivo tese ad evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, più soggetti appartenenti allo stesso gruppo possano beneficiare dell’agevolazione ACE.

Per quanto qui di rilievo, l’Agenzia sottolinea che secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, del Decreto ACE «la variazione in aumento di cui all’art. 5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. (….) La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio».

A tale proposito, nella relazione illustrativa al Decreto ACE è stato precisato che per i conferimenti «la sterilizzazione opera sulla società conferente. Peraltro, la precisazione contenuta nell’ultimo periodo del comma 2, secondo cui la riduzione della variazione in aumento del capitale investito prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio comporta che, una volta ridotta la base di calcolo dell’ACE per effetto del conferimento in denaro, la riduzione stessa permane anche laddove il controllo venga meno».

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