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Modalità di ripartizione delle riserve di rivalutazione e scissione aziendale: chiarimenti AE

21 Marzo 2024

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello del 26 gennaio 2024 n. 17

Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 17/2024, l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti sui profili applicativi del regime di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni ex art. 110 del D.L. 104/2020, soffermandosi sulle modalità di ripartizione, in sede di scissione, delle riserve in sospensione d’imposta in parte affrancate. 

In premessa, l’Istante esponeva di aver rivalutato, a valere sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, alcuni cespiti (tra i quali un fabbricato, un terreno di proprietà, oltre ad alcuni impianti e macchinari) applicando la disciplina prevista dal predetto art. 110.

Il saldo attivo iscritto indistintamente a fronte della rivalutazione (indicato in bilancio al netto della relativa imposta sostitutiva del 3%) era stato parzialmente affrancato, con assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% ai sensi del terzo comma dell’art. 110.

Successivamente, nel quadro di una operazione di scissione parziale proporzionale, si prospettava l’attribuzione di alcuni elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di rivalutazione ad una società costituenda (Newco).

Due gli interrogativi fiscali sollevati nell’istanza:

  1. in base a quale criterio doveva essere attribuito l’affrancamento parziale all’interno dell’unico saldo attivo di rivalutazione;
  2. quale criterio doveva essere adottato ai fini della ricostituzione delle riserve di rivalutazione in capo alla Newco.

L’Agenzia afferma che l’affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione attuato dalla Società istante deve essere ripartito in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni oggetto di rivalutazione, in coerenza con la possibilità, riconosciuta dall’art. 110, di affrancare anche  singoli beni, per il loro intero valore.

In sintesi, il quantum dell’affrancamento deve essere portato in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione astrattamente attribuibile ai singoli asset rivalutati in proporzione all’ammontare del maggior valore loro attribuito in sede di rivalutazione. 

Procede l’Agenzia osservando che, quanto alla riserva di rivalutazione, occorre procedere con il criterio di cui al terzo periodo del comma  9 dell’art. 173 TUIR, che richiede la ricostituzione delle riserve sospese e riferibili a specifici assets in capo alle beneficiarie che li acquisiscono.

Conseguentemente, l’importo della riserva in sospensione da ricostruire in capo alla Newco sarà pari all‘ammontare dell’originario saldo attivo di rivalutazione idealmente attribuibile ai beni aziendali trasferiti per effetto della scissione, al netto della quota affrancata individuata secondo un criterio proporzionale.

All’effetto, la riserva in sospensione in capo alla scissa si ridurrà corrispondentemente. 

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