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Giurisprudenza

Modifica dei “diritti particolari” attribuiti ai soci, aumento del capitale sociale e diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata

19 Novembre 2015

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Cassazione Civile, Sez. I, 02 novembre 2015, n. 22349

Di cosa si parla in questo articolo

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare alcuni aspetti critici in materia di diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata.

La Corte ha anzitutto analizzato la norma di cui all’articolo 2468, comma 4 del Codice Civile, ove si prevede che i particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili – attribuibili ai soci ai sensi del terzo comma dell’articolo richiamato – possono essere modificati “solo con il consenso di tutti i soci”, salvo l’atto costitutivo o lo statuto dispongano diversamente (e dunque la modifica di tali diritti spetti alla maggioranza). In tale ultimo caso la legge attribuisce, tuttavia, il diritto di recesso ai soci che non abbiano contribuito a tale modificazione. Nel caso in cui, appunto, lo statuto consenta la modifica dei “diritti particolari” a maggioranza, adottando un criterio interpretativo letterale, il provvedimento in oggetto ha ritenuto rilevanti ai fini del citato diritto di recesso le sole modifiche ai cosiddetti “diritti particolari dei soci” riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili ex articolo 2468, comma 3 del Codice Civile, non quelli spettanti a ciascun socio in funzione dell’entità della partecipazione detenuta (e.g. diritto di nomina di membri degli organi sociali, diritto a una determinata porzione degli utili distribuiti, diritto di blocco di talune deliberazioni, ecc.).

Sotto un diverso profilo, la Suprema Corte ha chiarito che la previsione normativa contenuta nell’articolo 2481-bis, comma 1 del Codice Civile – che attribuisce ai soci di società a responsabilità limitata il diritto di recedere in caso di offerta di quote di nuova emissione a terzi – può essere applicata esclusivamente nel caso indicato dalla legge di offerta di quote a estranei alla compagine sociale, non ai casi in cui la sottoscrizione sia resa più onerosa o gravosa dalla libera scelta dell’organo sociale competente (l’assemblea dei soci o l’organo amministrativo, se delegato). Nel caso di specie, caratterizzato dalla previsione di conferimenti alternativi in denaro o in natura e dal requisito dell’integrale (immediata) liberazione degli stessi – non nella misura minima richiesta ex lege del 25% -, la Corte ha ritenuto inapplicabile il diritto di recesso di cui all’articolo 2481-bis, comma 1 del Codice Civile, vista l’assenza dell’offerta delle quote di nuova emissione a terzi.

La pronuncia in esame ha inoltre ribadito l’applicabilità degli articoli 2377 (in materia di annullabilità delle deliberazioni assembleari) e 2379 del Codice (riguardante la nullità delle decisioni dei soci) alle società a responsabilità limitata. In particolare, la Suprema Corte ha dichiarato applicabile alle società a responsabilità limitata anche l’articolo 2379, comma 1, secondo periodo del Codice, nella misura in cui prevede l’impugnabilità sine die delle deliberazioni assembleari che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili (essendo peraltro rilevabile d’ufficio la nullità di una tale delibera modificativa dell’oggetto sociale).

Da ultimo, la Cassazione ha sancito l’irrilevanza delle dichiarazioni contenute in un atto di citazione, o nelle risultanze del processo verbale di conciliazione di un processo, ai fini della verifica di un eventuale recesso “convenzionale”. Quest’ultimo può, infatti, formarsi legittimamente ed efficacemente solo mediante apposita delibera societaria.

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