In sede di verifica di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, spetta al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell’attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell’andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori.
Posta la detta esigenza di completezza informativa, si rende necessaria l’integrazione della relazione attestativa, ai sensi della norma dell’art. 161 comma 3 ultimo periodo della Legge fallimentare («analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano»), qualora sia operata una modifica che introduca degli elementi e dati «nuovi», idonei a incidere sui contenuti della proposta o sulla fattibilità del piano, e tanto più quando di tratti, come nel caso di specie, di beni immobili e valori immobiliari.