La modificazione statutaria della facoltà riconosciuta al socio di conferire delega a terzi per partecipare all’assemblea dei soci ed ivi esercitare il diritto di voto non fa sorgere il diritto di recesso, ex art. 2437, lett. g) c.c., richiamato dall’art. 2519 c.c.per le societàcooperative: una tale modifica non concerne in sé il riconoscimento del diritto di voto stesso riconnesso alla qualifica di socio, ma inerisce esclusivamente ad una modificazione delle facoltàe del diritto di farsi rappresentare in assemblea cosa in sé diversa dal riconoscimento del diritto di voto.