Con delibera n. 19941 del 30 marzo 2017 la Consob ha approvato alcune modifiche al proprio Regolamento per l’individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell’art. 20, comma 2 e dell’art. 21, comma 2 del codice della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
L’aggiornamento del regolamento si è reso necessario dai mutamenti avvenuti a livello di normativa primaria, con particolare riferimento all’operatività dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf). Con l’occasione sono state apportate altre modifiche volte a migliorare la qualità del testo regolamentare.
In particolare:
- si è specificato che “I trattamenti operati dalla Consob sui dati indicati dal comma 1 possono essere eseguiti in modalità manuale, ovvero in modalità automatizzata per il tramite di strumenti informatici”;
- è stata ricondotta in un’unica tabella l’individuazione dei dati e delle operazioni effettuate nell’esercizio delle funzioni di vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare della Consob, inclusa la trattazione degli esposti:
- è stata predisposta una tabella apposita per l’attività sanzionatoria e per l’attività del Presidente e della Commissione;
- è stata eliminata la tabella relativa alla “Nomina, revoca e decadenza di componenti della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob”;
- sono state introdotte due apposite tabelle relative all’entrata a regime dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf).
Infine, è stata abrogata la delibera n. 15374 del 9 marzo 2006 con la quale la Consob aveva adottato, ai sensi del previgente articolo 34, comma 1, lettera g), del codice della privacy, il Documento programmatico sulla sicurezza (c.d. Dps), il cui obbligo è ora venuto meno per effetto dell’articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.