Con Delibera del 25 novembre 2015, n. 19446, la Consob ha modificato gli articoli 119 e 119-bis del Regolamento Emittenti relativi, rispettivamente, ai criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali e le posizioni lunghe complessive e le esenzioni dagli obblighi di comunicazione.
Le modifiche danno attuazione alle novità apportate in materia di assetti proprietari dal Regolamento delegato (UE) 2015/761 recante norme tecniche sulle partecipazioni rilevanti, già in vigore e automaticamente applicabile a decorrere dalla data del 26 novembre 2015 (cfr. contenuti correlati).
Le modifiche riguardano in particolare:
– il metodo di calcolo della soglia per l’esenzione in tema di attività di market maker e di portafoglio di negoziazione;
– il metodo di calcolo del numero dei diritti di voto in caso di strumenti finanziari riferiti a basket o indici di azioni;
– il metodo di aggiustamento per il delta, ai fini del calcolo dei diritti di voto relativi a strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti. Si tratta del metodo per determinare il coefficiente che indica quanto varierebbe il valore teorico dello strumento finanziario in caso di variazione del prezzo dello strumento sottostante e che- applicato al nozionale dello strumento- consente di fornire una rappresentazione accurata dell’esposizione del “possessore;
– l’ambito di applicazione dell’“esenzione client serving” per le operazioni poste in essere da soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento per conto della clientela.
La Consob ha inoltre modificato l’articolo 119, comma 2, del Regolamento emittenti, al fine di allineare la soglia minima relativa agli obblighi di notifica della “posizione lunga complessiva” a quanto stabilito dalla Direttiva Transparency (Direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/Ue), con particolare riguardo alla riduzione della soglia minima iniziale portata dal precedente 10% all’attuale 5%.