Pubblicata dalla Consob la Delibera n. 19430 del 29 ottobre 2015 recante modifiche all’articolo 6 del regolamento emittenti, al fine di recepire l’articolo 5 della direttiva 2003/71/Ce (c.d. “prospetto”), così come modificata dalla direttiva 2014/51/Ue (c.d. “omnibus II”).
L’articolo 1 della direttiva omnibus II ha modificato l’articolo 5, paragrafo 4, comma 3, della direttiva prospetto, introducendo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l’obbligo per le autorità competenti sul prospetto di trasmettere i final terms, ossia le condizioni definitive di un’offerta al pubblico non incluse nel prospetto informativo di base o in un supplemento, all’Esma e, se del caso, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Fino ad oggi l’obbligo era posto a carico degli emittenti/offerenti. Per effetto della modifica apportata l’obbligo è quindi trasferito, dal prossimo anno, direttamente alla Consob.
Il nuovo comma 3 dell’art. 6 al regolamento emittenti prevede quindi che: “se le condizioni definitive dell’offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 33 del regolamento n. 809/2004/Ce e depositate presso la Consob. Quando la Consob è l’autorità dello Stato Membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, non appena possibile, e, se possibile, prima dell’inizio dell’offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Le condizioni definitive sono altresì comunicate dalla Consob all’Aesfem. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d’ offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo”.
Le modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.