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Modifiche al Regolamento emittenti su PMI quotate ed emittenti diffusi

5 Novembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Con delibera n. 20621 del 10 ottobre 2018, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Consob ha modificato il Regolamento emittenti relativamente alle disposizioni attuative della definizione di emittenti azioni quotate “Pmi” e disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Con riguardo alle prime, le modifiche riguardano i seguenti aspetti:

  • i criteri di calcolo della capitalizzazione e del fatturato;
  • gli adempimenti informativi cui sono tenuti gli emittenti in relazione all’acquisto ovvero alla perdita della qualifica di Pmi;
  • le modalità di pubblicazione dell’elenco delle Pmi.

La delibera n. 20621, all’articolo 1, comma 2, richiede altresì agli emittenti PMI di effettuare, in sede di prima attuazione, una comunicazione all’Autorità, entro un mese dall’entrata in vigore della stessa, avente ad oggetto l’indicazione del possesso della qualifica, unitamente all’esercizio di decorrenza della stessa e i relativi valori di capitalizzazione e di fatturato, anche per gli esercizi successivi a quello di decorrenza della predetta qualifica.

Per quanto invece concerne le modifiche alla disciplina degli emittenti diffusi, queste tengono conto delle novità introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 (‘decreto MAR’), modificando il precedente regime di diffusione delle informazioni privilegiate e prevedendo un obbligo di informazione verso il pubblico dei “(…) fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione(…)”.

Esse afferiscono alle seguenti aree:

  1. i criteri definitori della qualifica di emittente diffuso, con particolare riguardo ai parametri c.d. qualitativi previsti all’articolo 2-bis, comma 2, secondo alinea, del regolamento emittenti;
  2. la qualificazione di emittente titoli diffusi di particolari tipologie di società, quali quelle, inter alia, ammesse a una procedura concorsuale, per le quali la sussistenza della qualifica di emittente diffuso è basata su interpretazioni non agevolmente predeterminabili da parte delle società interessate, al fine di una corretta segnalazione del proprio status ai sensi della disciplina in esame;
  3. le modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento emittenti;
  4. le modalità di aggiornamento dell’elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante; si prevede infatti un aggiornamento in via continua con la pubblicazione, sul sito internet della Consob, della notizia dell’acquisto (o della perdita) della qualifica di emittente diffuso pervenuta all’autorità, con beneficio per la tempestiva informazione del pubblico.

Infine, la delibera n. 20621 apporta le occorrenti modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 109 e 109-ter, concernenti la disciplina applicabile agli emittenti diffusi, al fine di coordinare il testo delle citate disposizioni alle modifiche apportate all’articolo 116 del Tuf, dal decreto legislativo n. 107/2018, di attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.

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