Consob, a termine della consultazione pubblica conclusasi il 19 marzo, ha modificato con delibera n. 22430 del 28 luglio 2022 il Regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018, concernente la disciplina degli intermediari (Regolamento Intermediari), per adeguare la normativa italiana ai seguenti atti europei.
Direttiva (UE) 2021/338 che, nell’ambito del Capital Markets Recovery Package, modifica la Direttiva MiFID II in relazione:
- alla disciplina sulla trasparenza dei costi e degli oneri connessi agli strumenti finanziari e ai servizi di investimento;
- alle disposizioni concernenti le valutazioni di adeguatezza connesse alla prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli;
- alla disciplina sui rendiconti, al fine di escludere l’obbligo per gli intermediari di fornire ai clienti professionali i rendiconti periodici sulle operazioni e sui servizi prestati;
- alla normativa applicabile alle controparti qualificate.
Atti delegati di implementazione delle direttive MiFID II, UCITS, AIFMD e IDD in tema di finanza sostenibile relativamente:
- alla product governance: l’obbligo in capo agli intermediari produttori di considerare anche i fattori di sostenibilità ai fini della definizione del target market potenziale dei prodotti realizzati, nonché in sede di revisione degli stessi; il corrispondente dovere degli intermediari distributori di assicurare la coerenza, in termini di preferenze di tipo ESG, del target market effettivo con i relativi strumenti offerti o raccomandati, anche ai fini della revisione della propria “gamma prodotti” (applicabili anche alle attività di commercializzazione di OICR);
- agli obblighi di due diligence, al fine, tra l’altro, di richiamare i nuovi parr. 5 e 6 dell’art. 18 del regolamento delegato AIFM in base ai quali, nell’adempimento dei suddetti obblighi, i gestori devono tener conto dei rischi di sostenibilità e, ove siano presi in considerazione, dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;
- alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi al fine di allineare le disposizioni ivi previste alla disciplina in materia di finanza sostenibile applicabile alla prestazione dei servizi di investimento di derivazione MiFID II.
Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD)per quanto concerne la prestazione dei servizi di investimento da parte delle imprese non UE su esclusiva iniziativa dei clienti (c.d. reverse solicitation).
Nel contempo, sono stati realizzati una serie di interventi di razionalizzazione e di semplificazione della disciplina vigente anche in relazione ai seguenti ulteriori ambiti:
- requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, al fine di fornire talune precisazioni in merito agli obblighi di conservazione documentale gravanti sugli operatori;
- albo e regole applicabili ai consulenti finanziari;
- procedimento di estensione dell’autorizzazione delle SIM allo svolgimento dei servizi di investimento, la gestione dell’albo previsto dall’art. 20 del TUF, nonché l’operatività transfrontaliera delle SIM.