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Modifiche al Regolamento IVASS sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

22 Novembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato il Provvedimento IVASS n. 92 del 19 novembre 2019 avente ad oggetto modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli.

Le disposizioni, inizialmente introdotte dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 ed estese con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019 anche all’esercizio 2019, rappresentano una disciplina che consente di derogare, in via temporanea, alle norme previste dal codice civile.

In particolare, le modifiche, che hanno riguardano gli articoli 1, 4, 5, si sono rese necessarie al fine di dare attuazione all’estensione per il 2019 della facoltà concernente i criteri di valutazione dei titoli non durevoli per le imprese di assicurazione che redigono il bilancio secondo i local GAAP. Tale facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.

Per le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà per il 2019 rimangono immutate le seguenti previsioni: a) trasmissione all’IVASS di informazioni aggiuntive; b) accantonamento degli utili emersi dall’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile; c) sono assoggettate a requisiti di informativa pubblica (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d’esercizio), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall’esercizio della facoltà; d) adozione della deroga tramite una delibera dell’organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa al dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove previsto dallo statuto.

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