Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2015 la Decisione (UE) 2015/929 della Banca centrale europea del 26 maggio 2015 che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE.
Sul punto come con l’indirizzo BCE/2015/15 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea (BCE/2015/15) che modifica l’Indirizzo BCE/2012/27 (l’Indirizzo TARGET 2). L’obbiettivo è stato quello di assicurare che tutti i conti di regolamento in tempo reale che detengono moneta di banca centrale, compresi i conti in contanti dedicati (Dedicated Cash Accounts, DCA) usati per il regolamento in tempo reale delle operazioni in contanti in connessione con la piattaforma tecnica TARGET2 Securities (T2S), siano ricondotti nell’ambito di TARGET2. È stato di conseguenza inserito un nuovo allegato (allegato II bis) nell’Indirizzo TARGET2, che fissa le condizioni armonizzate per l’apertura e il funzionamento di conti DCA. L’allegato II dell’Indirizzo TARGET2 è stato altresì modificato per provvedere all’inclusione dei conti DCA nell’ambito di applicazione di TARGET2, e per distinguere i conti Payments Module (PM) di TARGET2 dai conti DCA.
È emersa quindi la necessità di modificare la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE così da riflettere le condizioni armonizzate per l’apertura e il funzionamento di conti DCA.
La presente decisione entra in vigore il 22 giugno 2015.