Con Provvedimento del 1 dicembre 2015 Banca d’Italia ha apportato alcune modifiche alla procedura per la valutazione dei requisiti degli esponenti delle banche disciplinata dalla Circolare n. 229.
In particolare, Banca d’Italia ha sostituito il sesto capoverso del Tit. II, Cap. 2, Sez. II, par. 2 della Circolare n. 229, con il seguente:
«Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l’inesistenza delle situazioni impeditive. Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale la Banca d’Italia può avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d’ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26 del T.U.; tale procedimento si conclude entro 30 giorni. La Banca d’Italia può comunicare l’esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l’eventuale avvio del procedimento di decadenza».
Le modifiche si applicano alle verifiche aventi ad oggetto le delibere dei competenti organi sociali trasmesse a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Provvedimento in Gazzetta Ufficiale.