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Modifiche alla tassazione dei fondi pensione: chiarimenti Covip sulla determinazione del valore della quota di fine 2014

12 Gennaio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare 9 gennaio 2015, prot. n. 158, la Covip ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla determinazione del valore della quota di fine anno 2014 in ragione delle intervenute modifiche alla tassazione delle forme pensionistiche complementari previste dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di stabilità 2015).

Come noto, la suddetta Legge di stabilità 2015 ha disposto l’incremento dall’11% al 20% della misura dell’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi pensione in ciascun periodo di imposta, modificando in tal senso l’art. 17, comma 1, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il nuovo regime trova applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; l’incremento dell’aliquota e la rideterminazione della base imponibile hanno tuttavia attuazione anche con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, sia pure con una modalità “mitigata” volta a evitare che l’incremento d’imposta riguardi anche i rendimenti già inclusi nelle posizioni oggetto di riscatto nel corso dell’anno.

Con la presente Circolare la Covip, fornendo chiarimenti in ordine all’esigenza o meno di tenere conto delle nuove norme già nella determinazione del valore della quota di fine dicembre, ha precisato che, per le forme pensionistiche complementari che adottano il sistema di valorizzazione in quote e che ne determinano il valore al netto delle imposte, la quota di fine anno tiene conto della disciplina fiscale previgente.

Le nuove disposizioni andranno invece senz’altro applicate a partire dal 01 gennaio 2015 e, in tale ambito, le somme dovute per l’incremento di tassazione sui rendimenti del 2014 saranno pertanto imputate al patrimonio del fondo con la prima valorizzazione dell’anno.

Per la massima parte degli operatori, la prima scadenza rilevante a tale fine è quella dell’ultimo giorno del mese di gennaio, tempo per il quale potranno essere intervenuti i chiarimenti volti a superare le incertezze interpretative e risolti i profili operativi.

Per le forme pensionistiche cui la periodicità di valorizzazione è più frequente (ad esempio, settimanale o giornaliera), le valorizzazioni successive all’ultima del 2014 possano essere sospese fino a quando l’Agenzia delle Entrate avrà fornito i chiarimenti attesi. Eventuali valori di quota che fossero nel frattempo stati calcolati, ove disallineati rispetto a quelli conseguenti all’applicazione di quanto risulterà dai citati chiarimenti dovranno pertanto essere rettificati.

Infine, stante l’entrata in vigore del nuovo regime, la Covip ha prorogato la scadenza per la trasmissione alla trasmissione alla stessa Autorità delle segnalazioni mensili riferite a dicembre 2014 dal 12 gennaio al 20 gennaio 2015.

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