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Modifiche IASB ai principi contabili IFRS 7 e IFRS 9: commenti EFRAG

14 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

EFRAG ha pubblicato in consultazione la propria bozza di lettera di commento sull’Exposure Draft dello IASB Contracts for Renewable Electricity, Proposed amendments to IFRS 9 and IFRS 7 (IASB/ED/2024/3) che modifica in particolare i principi contabili IFRS 9 (Strumenti finanziari) e IFRS 7 (Strumenti finanziari – Informazioni integrative).

L’8 maggio 2024 lo IASB ha pubblicato l’Exposure Draft Contracts for Renewable Electricity, proponendo in sostanza modifiche di portata limitata, per garantire che i bilanci riflettano più fedelmente gli effetti che i contratti per l’energia elettrica rinnovabile hanno su una società.

Nella sua bozza di lettera di commento, EFRAG, in sintesi:

  • sostiene in generale l’ambito di applicazione ristretto dell’ED, tuttavia osserva che l’ambito di applicazione proposto è attualmente limitato ai contratti che contengono una caratteristica “pay-as-produced”, mentre un’ampia varietà di contratti contiene altre caratteristiche che pongono problemi applicativi simili; pertanto, EFRAG ritiene che anche altri tipi di contratti dovrebbero essere presi in considerazione nelle modifiche proposte.
  • concorda con l’orientamento delle proposte in merito a ciò che un’entità dovrebbe considerare per valutare se l’elettricità oggetto del contratto è coerente con le esigenze di acquisto o di utilizzo previste dall’entità; tuttavia, EFRAG prevede problemi applicativi in relazione ad alcuni dei requisiti delineati nell’ED, in particolare per quanto riguarda le considerazioni sul periodo di tempo.
  • accoglie con favore l’approccio accurato dello IASB sui requisiti per la contabilizzazione delle coperture per i contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ED, distinguendo le considerazioni per venditori e acquirenti, quando propone i
  • suggerisce che i requisiti di informativa proposti si applichino solo ai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’ED che si qualificano per l’eccezione dell’uso proprio.

Il feedback sulle questioni sollevate e i commenti sulla DCL dell’EFRAG devono essere inviati entro il 15 luglio 2024, al fine di consentire a EFRAG di rispettare la scadenza del periodo di commento fissato dallo IASB.

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