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Attualità

Modifiche in materia di obblighi informativi degli emittenti (emanazione del Decreto Legislativo n. 25/2016)

7 Marzo 2016

Dario Prestamburgo

Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25 (di seguito, il “Decreto”) recante attuazione (i) della direttiva 2013/50/UE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, (ii) della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e (ii) della direttiva 2007/14/CE che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della DirettivaTransparency (direttiva 2004/109/CE).

Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 3 marzo 2016 (cfr. contenuti correlati), entrerà in vigore a decorrere dal 18 marzo 2016.

Sulla scia di quanto emerso in sede di consultazione (cfr. contenuti correlati) ed in linea con quanto comunicato dall’Esecutivo a seguito dell’emanazione del Decreto, i punti più rilevanti della nuova disciplina riguardano:

(i) l’innalzamento della soglia oltre la quale scattano gli obblighi di comunicazione al mercato delle partecipazioni azionarie rilevanti detenute in società con azioni quotate. A seguito delle modifiche all’art. 120, comma 2 TUF, la percentuale rilevante superata la quale si attiva l’obbligo di comunicazione passa dal 2% al 3%. Tale soglia, secondo l’Esecutivo, risulta maggiormente in linea con l’esperienza degli altri paesi europei (attualmente le soglie di rilevanza riscontrabili in Europa sono le seguenti: Regno Unito: 3%; Germania: 3%; Spagna: 3%; Olanda: 3%; Portogallo: 2%; Repubblica Ceca: 3%; Irlanda: 3%; Francia: 5%, Lussemburgo: 5%, Austria: 4%) ed è in grado di meglio bilanciare le esigenze di trasparenza informativa – che rimane garantita – con le esigenze di semplificare e ridurre i costi a beneficio degli investitori;

(ii) l’abrogazione della rendicontazione trimestrale delle società emittenti, precedentemente prevista dall’art. 154-ter, comma 5del TUF, con contestuale attribuzione alla Consob del potere di reintrodurla a condizione che i relativi contenuti rimangano i medesimi ad oggi già previsti.

Inoltre, la nuova norma dispone che la stessa Consob, prima della eventuale reintroduzione dell’obbligo di rendicontazione trimestrale, svolga un’analisi di impatto accertando: (a) l’assenza di eccessivi oneri per gli emittenti, in particolare se di piccole o medie dimensioni; (b) la proporzionalità tra il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche richieste e i fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori; (c) che le informazioni della trimestrale non incentivino l’attenzione verso un’ottica di investimento di breve termine e, infine (d) che l’introduzione dell’obbligo di rendicontazione trimestrale non incida negativamente sulla possibilità per le PMI di accedere ai mercati regolamentati.

La citata analisi d’impatto dovrà essere resa pubblica dalla Consob prima della reintroduzione dell’obbligo di rendicontazione trimestrale.

La modifica risulta particolarmente rilevante in quanto, considerato che il Decreto entra in vigore il 18 marzo e non prevede una espressa disciplina transitoria sul punto, ove Consob non emani in tempi brevi una regolamentazione, gli emittenti – inclusi gli enti finanziari, come espressamente previsto dal nuovo art. 154-ter, comma 5 TUF – non sarebbero tenuti a redigere il rendiconto relativo al primo trimestre del 2016.

Rimanendo in materia di informativa finanziaria periodica, il Decreto ha prolungato i termini per la pubblicazione della relazione semestrale da sessanta giorni a tre mesi, decorrenti dalla chiusura del semestre d’esercizio (art. 154-ter, comma 2 del TUF).

Il Decreto modifica alcune definizioni di cui all’art. 1 del TUF. In particolare – come già anticipato (cfr. contenuti correlati Modifiche alla Direttiva Transparency: le novità della proposta di modifica al TUF in consultazione) – tra gli “emittenti quotati” sono stati inclusi i trustnonostante i dubbi espressi dalla Consob (si veda il documento di consultazione della Consob del 21 giugno 2013 relativo a “Comunicazione di carattere generale in materia di obblighi di trasparenza delle partecipazioni rilevanti riconducibili ai trust”).

Viene rinnovata anche la definizione di “PMI” che, nella nuova formulazione – da integrarsi con le disposizioni attuative che saranno emanate dalla Consob – si riferisce a società (i) con fatturato inferiore ai trecento milioni di euro; o (ii) con una capitalizzazione di mercato inferiore ai cinquecento milioni di euro. Si segnala inoltre che la Consob dovrà pubblicare sul proprio sito l’elenco delle PMI italiane (il Decreto non prevede termini specifici in tal senso).

È stata inoltre rivista anche la definizione di emittenti aventi l’Italia come stato membro d’origine che, con l’entrata in vigore del Decreto, si arricchisce di ulteriori categorie, tra cui quella concernente gli emittenti i cui titoli non siano più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d’origine, ma siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l’Italia come nuovo Stato membro d’origine (nuovo art. 1, comma 1, lett. w-quater, n. 4-bis, TUF).

Le modifiche sopra citate vanno di pari passo con l’introduzione del nuovo art. 91-bis del TUF in materia di comunicazione dello Stato membro d’origine. La nuova norma prevede che gli emittenti comunichino il proprio Stato membro d’origine (i) in conformità all’articolo 113-ter TUF e secondo gli applicabili regolamenti Consob, ed (ii) alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’emittente ha la sede legale nonché alle autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti. In specifici casi (prevalentemente quando l’emittente abbia un criterio di collegamento con l’Italia e non comunichi lo stato membro d’origine entro tre mesi dall’ammissione a negoziazione dei propri titoli) si può presumere che lo Stato membro d’origine sia l’Italia.

Infine, il Decreto include diverse modifiche alle disposizioni sanzionatorie riguardanti, tra l’altro, il mancato adempimento degli obblighi di informativa relativi (i) all’adesione ai codici di autodisciplina ai sensi dell’art. 123-bis, comma 2, lett. a) del TUF (art. 192-bis), (ii) alle informazioni price sensitive di cui agli artt. 114 e 114-bis del TUF, (iii) alle informazioni richieste dalla Consob ai sensi dell’art. 115, (iv) alle informazioni relative al registro insider (art. 115-bis), nonché (v) alle informazioni di natura finanziaria di cui agli artt. 154-bis, 154-tere 154-quater (quest’ultimo articolo, introdotto ex novo dal Decreto, si riferisce alla trasparenza dei pagamenti ai governi da parte di imprese operanti in specifici settori industriali).

Le nuove sanzioni, simili per le varie disposizioni, prevedono, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (variabile a seconda che il destinatario sia una persona giuridica o una persona fisica), la pubblicità della violazione e l’ordine di eliminare le infrazioni contestate.

Da segnalare, a differenza di quanto previsto nello schema di decreto legislativo in circolazione nel mese di novembre 2015, la mancata abrogazione degli obblighi di pubblicazione delle informazioni regolamentate sui quotidiani nazionali. La proposta iniziale prevedeva, infatti, la modifica dell’art. 113-ter TUF al fine di limitare la pubblicazione delle informazioni regolamentate al solo mezzo informatico (SDIR, meccanismo di stoccaggio autorizzato della Consob e sito dell’emittente). Tale modifica sarebbe stata necessaria ai fini del rispetto del divieto di gold plating (come peraltro ampiamente rilevato dal MEF in sede di consultazione).

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