Le opinioni espresse dall’autore nel presente contributo sono da considerarsi esclusivamente a titolo personale, e non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza
Nei primi convegni organizzati dalla Commissione Europea per studiare e comprendere il fenomeno dell’equity crowdfunding si parlava di sfruttarne l’enorme potenziale.
L’Italia si è mossa per prima nel mondo a livello regolamentare, disciplinando il fenomeno con il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 e successivamente con la regolamentazione della Consob (delibera n. 18592 del 26 giugno 2013).
L’impatto in termini economici degli investimenti effettuati sui portali on-line non è stato però economicamente rilevante (raccolti poco più di 2 milioni di Euro in totale) per problemi legati alla novità del fenomeno, alle “maglie strette” della legge (limitata soggettivamente alle start-up innovative) e per qualche previsione regolamentare considerata troppo restrittiva.
Prima del triennio solitamente previsto per le Valutazioni di Impatto della Regolamentazione, la Consob è intervenuta per “ristrutturare” il Regolamento equity crowdfunding, adattandolo alle previsioni legislative nel frattempo emanate, cercando di migliorare il potenziale di questo tipo di investimenti, grazie anche al notevole interesse manifestato dagli operatori e esperti del settore.
Attraverso le analisi effettuate anche sulla base degli indicatori di valutazione inseriti nel primo regolamento emanato nel 2013, la Consob ha definito opzioni alternative di intervento volte a rafforzare le tutele che hanno effettivamente contribuito a creare un ambiente affidabile, ricercando soluzioni normative atte a determinare una minore onerosità per tutti gli operatori coinvolti, in ossequio al principio della proporzionalità.
Sono stati dunque implementate alcune modifiche al Regolamento equity crowdfunding, allargandone le previsioni non solo alle start-up innovative, ma anche ai nuovi soggetti introdotti nel TUF (art. 50-quinquies): PMI innovative, OICR e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.
A livello generale, si è provveduto a semplificare la procedura, riducendo i costi di transazione in modo da favorire la conclusione delle operazioni integralmente on-line, ove i gestori scelgano di effettuare direttamente le verifiche necessarie per valutare l’appropriatezza dell’operazione. Infatti, viene prevista la possibilità (“opt-in”) per il gestore del portale di farsi carico della verifica di appropriatezza dell’operazione (attraverso una valutazione su esperienza e conoscenza del potenziale investitore), evitando in tal modo la usuale “profilatura” effettuata dalla banca (che continuerà ad applicarsi nel caso il gestore del portale non decida di voler compiere in proprio dette valutazioni di appropriatezza). In tale ultimo caso, però, verrà eliminato l’obbligo per il gestore del portale di sottoporre al cliente il questionario comprovante le caratteristiche ed i rischi principali degli strumenti finanziari offerti.
Si è allargata anche la categoria degli investitori ai quali deve essere riservata una quota dell’offerta (minimo il 5%) prevedendo l’inserimento di una nuova categoria sul modello dei c.d. business angels molto diffusi a livello europeo.
Sono stati dunque inseriti, oltre agli gli “investitori professionali su richiesta”, anche gli “investitori a supporto dell’innovazione”, soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i soci che detengono il controllo e gli amministratori dei gestori, caratterizzati da un valore del proprio portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro. Tali soggetti dovranno avere una capacità di sostenere le perdite e requisiti comprovanti l’esperienza e la competenza di settore (i.e. aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro; aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una startup innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente).
Infine, per rafforzare il vincolo di destinazione delle somme rappresentative delle manifestazioni di interesse degli investitori, ed evitare che tali importi possano essere aggrediti da creditori dell’offerente è stato previsto che “la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte è costituita in un conto indisponibile destinato all’offerente acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini”.
L’obiettivo è di quello di sfruttare maggiormente il potenziale dell’equity crowdfunding, riducendo ulteriormente gli oneri amministrativi ed agevolando la conclusione di operazioni interamente on-line, mantenendo un’adeguata tutela per l’investitore.
Le aspettative ci sono. Gli operatori del settore hanno reagito positivamente alle modifiche proposte. Vedremo se ci saranno effetti positivi anche dati alla mano. Le premesse ci sono tutte.