WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Modifiche agli RTS sui derivati OtC non compensati a livello centrale: le ESAs bocciano la proposta della Commissione

13 Settembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Le Autorità di Supervisione Europee (ESAs) hanno bocciato la proposta della Commissione europea per la modifica delle norme tecniche di regolazione (RTS) – che applicano le disposizioni comunitarie sui requisiti di capitale – in materia di tecniche di mitigazione del rischio per i derivati over-the-counter (OtC) non compensati a livello centrale. L’8 marzo di quest’anno le ESAs avevano sottoposto alla Commissione una bozza degli RTS mentre il 9 giugno, Bruxelles aveva comunicato un ritardo nell’adozione. Il 28 luglio, infine, l’organo esecutivo dell’UE aveva suggerito alcuni emendamenti, finché lo scorso 8 settembre le tre Autorità hanno espresso la loro opposizione alle modifiche.

Fra i punti di disaccordo, la rimozione dei limiti di concentrazione sui margini iniziali per i regimi pensionistici: le ESAs hanno sottolineato quanto essi siano importanti per la mitigazione dei rischi cui sia i fondi-pensione sia le loro controparti potrebbero risultare esposti. In quanto al calcolo di determinate soglie per i derivati sottoposti a ordinamenti giuridici in cui non è obbligatorio il netting fra le parti – per esempio, tali contratti non devono superare il 2,5% del totale di quelli OTC non compensati a livello centrale –, EBA, ESMA ed EIOPA, nella bozza inviata a Bruxelles, sostenevano la necessità di considerare tanto i contratti precedenti quanto quelli successivi alla data di applicazione degli RTS: la Commissione, dal canto suo, avrebbe proposto una modifica di tale metodo senza fornire adeguate motivazioni.

Con riguardo ai covered bonds, le ESAs si sono opposte alla classificazione di tali strumenti secondo il ranking dei possessori di tali obbligazioni, un criterio questo che avrebbe violato la ratio del regolamento EMIR (secondo cui gli strumenti in parola godono di un trattamento preferenziale per la loro «copertura»). Le Autorità raccomandano poi di fare chiarezza sull’esclusione di tali regole per i contratti che, pur non prevedendo una compensazione centralizzata, siano stipulati da controparti centrali (CCPs). A tal proposito, l’ipotesi di ammetterne l’applicabilità aveva fatto sorgere diversi dubbi tra gli stakeholders.

Altro punto controverso, su cui le ESAs chiedono di fugare ogni incertezza, è l’estendibilità di tali regole alle controparti appartenenti a Paesi terzi – soprattutto se di natura non finanziaria – allo scopo di evitare, per esempio, che soggetti domiciliati nell’UE possano essere esentati dagli obblighi di postare collaterale che invece ricadono in capo alle loro controparti comunitarie. Le istituzioni di vigilanza europee, infine, ritengono necessario confermare il ritardo nell’entrata in vigore delle norme riguardanti le transazioni infragruppo, per consentire alle autorità nazionali di completare l’iter di approvazione della normativa di riferimento.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter