Con Ordinanza n. 6513 del 3 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sul requisito della buona fede (nelle azioni esecutive) nel caso di moltiplicazione ingiustificata dei pignoramenti in fase di esecuzione forzata nei confronti di un singolo debitore.
Il creditore munito di più titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore è tenuto ad agire in buona fede e correttezza nella fase di esecuzione forzata dei crediti vantati nei confronti del debitore stesso.
Infatti, se il creditore agisce in modo eccessivo ed effettua numerosi pignoramenti dello stesso credito senza alcun vantaggio o interesse, può essere considerato un comportamento scorretto.
In tal caso, il giudice dell’esecuzione ha il potere di riunire i procedimenti esecutivi, liquidando al creditore procedente le sole spese ed i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto e un solo pignoramento, di valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.
Questo significa che il giudice dell’esecuzione può condannare il creditore a pagare le spese per i pignoramenti non necessari effettuati, limitando il rimborso solamente alle spese sostenute per l’azione esecutiva realmente necessaria per il soddisfacimento del debito.
In questo modo, il giudice intende scoraggiare l’abuso del processo da parte dei creditori, che cercano di massimizzare il recupero del loro credito a discapito del debitore.
Questa disposizione mira anche a salvaguardare il principio di proporzionalità, secondo cui la sanzione deve essere proporzionata alla gravità del comportamento scorretto del creditore.
Inoltre, l’obbligo del creditore di agire in buona fede e correttezza è in linea con i principi generali dell’ordinamento giuridico, che richiedono un equilibrio tra i diritti e gli interessi delle parti coinvolte.