Lo schema di decreto legislativo diffuso dal Dipartimento del Tesoro negli scorsi giorni, attuativo della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“IV AMLD”), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, detta – tra le altre – disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica.
Più in dettaglio, l’art. 1, comma 2, lett. oo), dello schema di decreto definisce “soggetti convenzionati e agenti” gli operatori, ovvero gli agenti, di cui gli istituti di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana, compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato Membro.
Occorre preliminarmente evidenziare come per “soggetti convenzionati e agenti” non debbano intendersi le persone fisiche e/o giuridiche iscritte nell’elenco degli agenti in attività finanziaria vigilato dall’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”), così come i soggetti che offrono esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti nazionali – ossia autorizzati da Banca d’Italia – e registrati in apposita sezione speciale del ridetto elenco.
Diversamente da quest’ultimi, infatti, i soggetti convenzionati e gli agenti in argomento sono sottoposti alla disciplina di settore del Paese in cui l’intermediario preponente ha ottenuto l’autorizzazione (c.d. “principio home country control”), ai sensi della Direttiva (UE) 34/2007/CE (“PSD”).
Invero, siffatta asimmetria normativa ha contribuito all’aumento del rischio di utilizzo anomalo, tra i servizi di pagamento, del canale c.d. “money transfer” in un contesto di carente quadro informativo sul mercato delle rimesse di denaro, e, a fortiori, sulla rete distributiva coinvolta.
Ciò premesso, il Titolo II, Capo V, dello schema di decreto attuativo della IV AMLD, novella i presìdi antiriciclaggio previsti per i soggetti convenzionati e gli agenti incaricati di cui si avvalgono gli istituti che beneficiano del regime del “passaporto UE”.
Il framework normativo di prevenzione in esame è introdotto dall’art. 43 dello schema di decreto, ai sensi del quale gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ovvero le succursali degli stessi, devono implementare procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti.
Seppur commisurati alla natura e al rischio dell’attività svolta, i processi di cui al periodo precedente debbono necessariamente contemplare:
- best practies per l’assolvimento di ciascuno degli obblighi dettati in materia di antiriciclaggio;
- l’adozione di specifici programmi di formazione, idonei a scorgere operatività potenzialmente anomale;
- l’individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza di requisiti reputazionali;
- la verifica e il controllo sulla conformità alle norme “interne” antiriciclaggio;
- la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento in caso di disapplicazione grave o ripetuta alle norme “interne” antiriciclaggio nonché in caso di perdita dei requisiti reputazionali fissati.
In ottemperanza all’art. 45 (9) della IV AMLD, l’art. 43, comma 3, dello schema di decreto in commento prevede che gli istituti di pagamento e di moneta elettronica comunitari operanti in Italia senza succursale – e attraverso una rete distributiva – devono stabilire un punto di contatto centrale deputato all’assolvimento, per loro conto, degli obblighi antiriciclaggio. Per una puntuale definizione di tale soggetto o struttura, tuttavia, occorre attendere l’emanazione di apposite norme tecniche di regolamentazione da parte di Banca d’Italia.
Chiarite le funzioni di supervisione degli istituti comunitari, delle succursali o, se del caso, del punto di contatto centrale, l’art. 44 dello schema di decreto elenca gli adempimenti antiriciclaggio posti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti. Più precisamente, essi:
- acquisiscono, per conto dell’intermediario, i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e trasmettono all’istituto mandante ovvero al punto di contatto centrale una comunicazione contenente i dati medesimi;
- conservano, per un periodo di dodici mesi, i dati acquisiti in occasione dell’identificazione della clientela;
- comunicano all’intermediario preponente, o, se del caso, al punto di contatto centrale, ogni informazione “anomala” potenzialmente oggetto di segnalazione di operazione sospetta.
Per completezza, a questi adempimenti dovrebbero aggiungersi obblighi di comunicazione – art. 47, dello schema di decreto in analisi – in favore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) basati su criteri oggettivi all’uopo fissati dall’UIF, quali il superamento di soglie operative, la destinazione o l’origine dei flussi ovvero la tipologia dei mittenti o dei destinatari.
Ad ogni modo, ciascuna delle attività appena elencate, ai sensi dell’art. 44, comma 2, deve essere formalmente specificata nell’atto di convenzionamento o di mandato intercorrente tra l’istituto di pagamento e/o di moneta elettronica e i soggetti convenzionati, o gli agenti incaricati.
Chiude il Capo V, del Titolo II, dello schema di decreto, l’art. 45, il quale istituisce nell’ordinamento giuridico-finanziario italiano il registro pubblico dei soggetti convenzionati e degli agenti e ne affida la gestitone all’OAM.
Al riguardo, gli istituti comunitari ovvero il punto di contatto centrale sono tenuti a comunicare all’OAM, semestralmente, i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti incaricati:
- il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell’indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto e, se assegnato, il codice fiscale;
- l’indirizzo ovvero la sede legale e, se diversa, la sede operativa, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;
- l’espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 11/2010, ove offerti.
Il registro dei soggetti convenzionati e degli agenti incaricati contempla, inoltre, una sottosezione – ad accesso riservato – in cui è data evidenza di coloro i quali hanno cessato il rapporto di convenzionamento o di mandato per motivi non commerciali.
In tale ottica, gli intermediari interessati o il punto di contatto centrale procedono a comunicare all’OAM la fine del rapporto allorché sia stato rilevato un grave o ripetuto inadempimento agli obblighi antiriciclaggio oppure siano venuti meno i requisiti reputazionali prescritti. Tale comunicazione deve perfezionarsi entro trenta giorni dall’intervenuta cessazione del vincolo contrattuale.
Diversamente dal registro dei soggetti convenzionati e degli agenti OAM, l’accesso alla ridetta sottosezione è consentito alle sole Autorità preposte alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, e al finanziamento del terrorismo, nonché agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori di mercato.
Da ultimo, il comma 3, dell’art. 45, demanda all’OAM la definizione delle modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro in discorso, e relativa sottosezione.
In conclusione, la disciplina di settore sopra brevemente rassegnata, seppur in fase embrionale, sembrerebbe colmare quel gap normativo fortemente significativo evidenziato in documenti nazionali e internazionali (su tutti, il “National Risk Assessment” condotto dal Comitato di Sicurezza Finanziari nel 2014 e il rapporto di mutua valutazione del sistema di prevenzione del riciclaggio italiano edito dal FMI nel 2015) e comprovato, peraltro, dal proliferare di numerose inchieste giudiziarie.
Con le nuove disposizioni antiriciclaggio dettate per i soggetti convenzionati e gli agenti incaricati da istituti comunitari che operano in Italia, infatti, non solo si rafforza la prevenzione all’utilizzo potenzialmente delittuoso del servizio money transfer in particolare, ma ne giova anche l’intero comparto italiano dei servizi di pagamento in termini di concorrenza.