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Monitoraggio e controllo Confidi: in GU il decreto MIMIT

15 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2024 il comunicato di pubblicazione nel sito web del MIMIT del Decreto direttoriale del 27 giugno 2024 sull’attività di monitoraggio e controlli sui Confidi.

In particolare, il decreto definisce i contenuti e le modalità di presentazione al Ministero della relazione di monitoraggio e le modalità di espletamento dell’attività di controllo avente ad oggetto la gestione da parte dei confidi delle risorse dei fondi rischi.

Più nel dettaglio, i Confidi a cui siano stati concessi ed erogati uno o più contributi sono tenuti, entro e non oltre il termine del 31 luglio di ogni anno, a trasmettere al Ministero la relazione di monitoraggio per il periodo di durata dei fondi rischi e per gli anni successivi fino alla completa definizione di tutte le posizioni finanziate e garantite.

La relazione di monitoraggio deve essere presentata utilizzando il modulo disponibile nel sito internet del MIMIT, il cui schema è riportato in allegato al decreto pubblicato, e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del confidi o da un procuratore speciale; dovrà poi essere inviata con le modalità indicate nel sito web del MIMIT.

Il MIMIT svolge quindi attività di controllo sui confidi volta ad accertare che le risorse del fondo rischi siano utilizzate nel pieno rispetto di quanto previsto, a seconda dei casi, dal decreto 3 gennaio 2017, dal decreto 23 marzo 2017, dal decreto 17 luglio 2017, dal decreto 22 dicembre 2017, dal decreto 7 aprile 2021, dal decreto 23 agosto 2022, dal decreto 9 dicembre 2022, dal decreto 3 aprile 2024, dai decreti di concessione dei contributi e degli altri obblighi previsti dalla legge.

In particolare, sono sottoposti a controllo i dati e le dichiarazioni contenute nelle relazioni di monitoraggio e nei relativi allegati e l’ulteriore documentazione necessaria a comprovare il rispetto di tutta la normativa di riferimento.

I controlli sono effettuati a campione, su un campione pari al 10% dei confidi a cui siano stati concessi ed erogati uno o più contributi.

Sono esclusi ogni anno i confidi sottoposti a controllo nei due anni precedenti all’estrazione e i confidi sottoposti a provvedimento di revoca del contributo al momento dell’estrazione.

Il campione è estratto in modo casuale, prevedendo una percentuale di presenza dei confidi cui sono stati assegnati importi di contributi più rilevanti in termini quantitativi.

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