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Monitoraggio fiscale: il guardiano non è titolare effettivo del trust

3 Novembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 506 del 30 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di obblighi di monitoraggio fiscale per il guardiano (protector) di un trust estero.

Sul punto, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, la legge 6 agosto 2013, n. 97 e il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 hanno apportato rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del cd. “monitoraggio fiscale”, rafforzando la tesi in base alla quale sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori “formali” delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i “titolari effettivi”.

Per quanto attiene alla definizione di “titolare effettivo” nell’ambito della disciplina sul monitoraggio fiscale, è utile ricordare quanto chiarito con la risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio e per quella relativa al monitoraggio fiscale, deve sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione e che sono pertanto tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Diversamente, è esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle attività detenute all’estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.

Nel ritenere nel caso di specie non sussistenti in capo al guardiano del Trust gli obblighi di monitoraggio fiscale, l’Agenzia ha escluso che questo potesse essere considerato titolare effettivo del trust, posto che il guardiano ha solo un potere di vigilare sull’operato del trustee e che la sua funzione è esercitata attraverso il “preventivo ed obbligatorio consenso che il trustee è tenuto ad ottenere dal guardiano per esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall’atto di trust”.

 

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