Con Provvedimento del 6 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.
Tali comunicazioni sono volte alla promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.
A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà quindi presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.