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Monte dei Paschi di Siena: le condizioni del Ministero per la sottoscrizione dei Monti bond

22 Gennaio 2013
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il Decreto 21 dicembre 2012 prot. DT 100659 recante criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui all’art. 23-sexies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (c.d. Monti bond).

Sul punto si ricorda come il citato art. 23-sexies preveda che, al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell’8 dicembre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate dalla stessa legge agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:

a) provvede a sottoscrivere, fino al 01 marzo 2013, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari, computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell’8 dicembre 2011, fino all’importo di euro due miliardi;

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, nuovi strumenti finanziari per l’importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell’integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall’articolo 23-septies, comma 2.

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