Per contrastare gli effetti legati alla diffusione del virus Covid-19 il decreto Cura Italia ha dettato alcune disposizioni in tema di sospensione dei contratti di finanziamento senza regolare analiticamente la disciplina degli “interessi di sospensione”. Un problema di questo tipo si era già verificato tanto rispetto alla legislazione emergenziale legata agli eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo e l’Emilia, quanto rispetto alla disciplina del Fondo di solidarietà dei mutui “prima casa”, sollecitando numerose pronunce del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario.
L’articolo, allora, riporta i princìpi espressi dalle precedenti decisioni dell’Arbitro, proponendo di applicare soluzioni analoghe. In particolare si evidenzia l’opportunità che gli interessi del periodo di sospensione vengano calcolati soltanto sulle rate sospese e non sull’intero debito residuo; che per i mutui “prima casa” sia stabilita espressamente, data la finalità solidaristica della disciplina, la gratuità della sospensione per il cliente; infine si propone di applicare il saggio legale e non quello contrattuale, posto che la sospensione si colloca nella dimensione indennitaria dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e non in una logica propriamente corrispettiva.
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