Con sentenza n. 3263 del 02 marzo 2012, la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, confermando l’orientamento espresso dal Giudice d’appello, ha affermato come, in base all’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, i singoli dati ed elementi risultanti dal conto corrente sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta.
Alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti nelle scritture contabili.
In altri termini, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti nella ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se il titolare del conto non fornisce adeguata giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita dell’attività stessa.