EBA ha pubblicato la relazione sugli strumenti di passività ammissibili detenuti nel contesto del requisito (MREL).
Il requisito minimo di passività ammissibili (MREL), funzionale alla gestione delle crisi bancarie, viene fissato dall’autorità di risoluzione per garantire lo svolgimento ordinato della procedura di gestione della crisi prescelta.
In particolare, l’autorità di risoluzione definisce un requisito minimo di passività che possano essere svalutate o convertite, dopo le passività computabili nei fondi propri dell’intermediario, per coprire le perdite emerse a seguito della crisi dell’intermediario o per la sua ricapitalizzazione.
Tale meccanismo serve a ridurre al minimo l’uso di fondi privati.
Ai sensi dell’art. 504 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) introdotto dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), EBA ha il mandato di trasmette alla Commissione europea una relazione sugli importi e la distribuzione fra gli enti individuati come G-SII o O-SII degli strumenti di passività ammissibili detenuti.