Con sentenza del 30 ottobre 2013, il Tribunale di Milano, giudice dott.ssa Elena Riva Crugnola, ha affermato alcuni interessati principi in materia di mutui con ammortamento alla francese, riassunti dalla massima di seguito indicata.
Mutuo – Mutuo rateale – Ammortamento alla francese – Con tasso variabile – Determinatezza della clausola – Esclusione – Nullità parziale del contratto.
La complessiva clausola contrattuale di un mutuo – che prevede insieme un tasso fisso (come preso a base per il calcolo delle quote di rimborso del capitale), delle restituzioni rateali calcolate col sistema dell’ammortamento di un prestito a rate costanti (c.d. sistema alla francese) e un tasso variabile (pari a un mezzo del tasso nominale annuo Euribor più uno spread dell’1%) – è nulla per indeterminatezza suo oggetto ed è quindi nulla violando la norma dell’art. 1346 c.c. In effetti, le parti di cui si compone la clausola non danno luogo a una univoca applicazione, ma richiedono la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interessi diversi.