Con la sentenza n. 12244 del 17 luglio 2012, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato come, con riferimento alla disciplina di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (nel suo tenore originario) e precedente all’entrata in vigore delle disposizioni specifiche di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’art. 3, comma 4, lett. b), del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, affinché nella stipulazione da parte di una banca con i propri dipendenti di mutui a prefissate condizioni più vantaggiose di quelle riservate all’ordinaria clientela sia ravvisabile un’attribuzione economica in favore del dipendente imputabile al rapporto di lavoro e costituente elemento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, è necessario il concorso di condizioni contrattuali non giustificabili nel quadro dell’esercizio dell’attività imprenditoriale bancaria o di altri adeguati elementi di prova, esclusa di per sé la rilevanza della concessione del mutuo a un tasso inferiore a quello degli interessi legali o la subordinazione della concessione del mutuo a un determinato stato di servizio.
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