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Mutui immobiliari e obbligo di apertura conto corrente: avviso OAM

9 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione n. 38/2024 del 26 settembre 2024, l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ricorda che i mediatori creditizi non devono proporre al consumatore mutui immobiliari che vincolino l’erogazione del credito alla contestuale apertura obbligatoria di un contratto di conto corrente con accredito dello stipendio.

Tale comportamento non è consentito dalla normativa di trasparenza e correttezza nei confronti del consumatore e in contrasto con il Codice del consumo.

L’abbinamento obbligatorio o vincolante di un prodotto di conto corrente ai fini dell’ottenimento del credito da parte del consumatore alle condizioni offerte è precluso dall’art. 21, comma 3-bis del Codice del Consumo, secondo il quale deve considerarsi scorretta la pratica di obbligare il cliente, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, all’apertura di un conto corrente.

Non è inoltre consentito – dopo aver imposto al cliente il conto corrente della stessa banca che eroga il finanziamento – richiedere l’addebito dello stipendio sul medesimo conto, a fini di garanzia della restituzione da parte del consumatore: tale condotta inibisce la facoltà di scelta dei consumatori interessati, di fatto vincolandoli all’apertura di un conto corrente per poter ottenere un mutuo, pertanto senza consentire agli stessi di avere accesso ad eventuali soluzioni alternative disponibili sul mercato.

In base all’art. 120-octiesdecies TUB, i prodotti di credito che prevedono un abbinamento con altri prodotti distinti possono essere offerti e commercializzati, purché il contratto di credito immobiliare sia disponibile per il consumatore anche “separatamente”: la norma presuppone quindi che la prospettazione abbinata del conto non possa essere obbligatoria, né vincolante per il cliente al fine di mantenere le condizioni di credito prospettate.

L’Organismo invita quindi le funzioni di controllo delle società di mediazione creditizia a verificare il rispetto della normativa da parte della rete distributiva di cui si avvalgono, per il contatto con il pubblico: eventuali comportamenti scorretti, fermo restando i propri compiti di vigilanza, verranno segnalati alle Autorità competenti.

Nella Comunicazione n. 38/24 si sottolinea inoltre che, in base alle Disposizioni di Trasparenza di Banca d’Italia, è possibile offrire, accanto a un contratto di finanziamento, altri contratti accessori, ma devono essere adottate procedure organizzative e di controllo interno che assicurino:

  • una valutazione dei rischi connessi con l’offerta contestuale di più contratti
  • la comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei prodotti offerti contestualmente
  • la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito;
  • il rispetto nelle procedure di commercializzazione dei principi di trasparenza e correttezza.

Le forme di remunerazione e valutazione del personale e della rete non devono inoltre incentivare la vendita congiunta in misura maggiore rispetto alla vendita separata.

Infine, con comunicazione n. 37/24, l’Organismo richiama Agenti in attività finanziaria persone giuridiche e Mediatori al rispetto degli obblighi di comunicazione sulla sede della direzione generale (come disposti dall’art. 23 del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141), chiarendo che è tale la sede lavorativa abituale dell’Amministratore della società e/o del Direttore Generale.

Gli intermediari del credito devono verificare la correttezza di quanto comunicato e ad effettuare le eventuali variazioni in Area privata entro il 31 ottobre 2024.

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