L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il requisito di trasparenza delle clausole di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, che espongano il mutuatario a un rischio di cambio, è soddisfatto solo qualora il professionista abbia fornito a quest’ultimo informazioni esatte e sufficienti sul rischio di cambio, che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di valutare il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata di tale contratto. A tale riguardo, il fatto che il consumatore si dichiari pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di detto contratto non è rilevante, di per sé, al fine di valutare se il professionista abbia soddisfatto detto requisito di trasparenza.
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