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Giurisprudenza

Mutuo con deposito cauzionale: il Tribunale di Catania si discosta dalla Cassazione

14 Gennaio 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 10 dicembre 2024 (G.E. Chisari), si è pronunciato sul c.d. “mutuo con deposito cauzionale”, discostandosi dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12007/2024.

In quell’occasione, la Suprema Corte aveva affermato che, «nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma».

Il Tribunale di Catania dichiara di non aderire al principio appena richiamato, come peraltro hanno già fatto altre corti.

A tal fine, il giudice catanese cita un’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 22 luglio 2024, secondo la quale, «Nell’ipotesi in cui venga azionato con il precetto un contratto di mutuo con il quale si preveda che il mutuatario, conseguita la somma di denaro erogata dalla mutuante e rilasciatane quietanza, la riconsegni (in tutto o in parte) a quest’ultima, perché la trattenga temporaneamente in garanzia (pegno, deposito cauzionale o simile), non si è in presenza di un mutuo condizionato, ossia recante un diritto di credito della mutuante (o dei suoi cessionari) privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con la conseguenza che il Giudice, verificata la ricorrenza dei detti requisiti sostanziali alla luce della concreta disciplina pattizia, ben può ritenere la valenza di titolo esecutivo, in concorso dell’ulteriore requisito di forma previsto dall’art. 474, comma 2, c.p.c.».

Nel caso di specie, il Tribunale di Catania si è pronunciato su un’opposizione all’esecuzione, in cui i debitori lamentavano, tra le varie, che il mutuo – un mutuo con deposito cauzionale – azionato dal creditore non costituisse titolo esecutivo.

Secondo il Tribunale, invece, per i motivi di cui sopra, il contratto soddisfaceva i requisiti per essere considerato titolo esecutivo.

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