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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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Giurisprudenza

Mutuo con garanzia MCC e concessione abusiva di credito

5 Marzo 2025

Tribunale di Napoli, 27 dicembre 2024, n. 381 – Pres. Feo, Rel. Pugliese

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 381 del 27 dicembre 2024, si è espresso in ordine all’ammissione allo stato passivo di un credito di una banca fondato su un mutuo impagato, garantito da garanzia MCC, escluso in prima battuta dallo stato passivo dal liquidatore giudiziale, in quanto nullo per illiceità della causa, nonché frutto di concessione abusiva di credito.

Si ricorda che della tematica in questione se ne discuterà ampiamente nel corso del nostro prossimo webinar del 03 aprile 2025 “Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo – Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi”.

In particolare, il Tribunale ha respinto l’opposizione allo stato passivo della banca, sul presupposto che il controcredito risarcitorio vantato dalla liquidazione giudiziale nei confronti della banca per l’aggravamento del dissesto della società, fosse superiore al credito fondato sul decreto ingiuntivo inopponibile dell’istituto di credito, e basato in origine sul mutuo con garanzia MCC.

Secondo il Tribunale, infatti, la continuazione illegittima dell’attività che aveva causato il dissesto, era stata determinata proprio dall’originaria concessione abusiva del credito da parte della banca.

Preliminarmente, circa l’eccezione di giudicato sollevata dall’istituto di credito, il Tribunale chiarisce che il “controcredito” risarcitorio si riferisce anche ad un periodo successivo alla formazione ed al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo: il danno conseguente a tale condotta si è verificato con la prosecuzione illegittima dell’attività e, quindi, con l’aggravamento del dissesto protrattosi sino all’apertura della liquidazione giudiziale; pertanto, il credito risarcitorio si è concretizzato anche successivamente alla scadenza del termine per proporre l’opposizione al decreto ingiuntivo nel frattempo ottenuto dall’istituto di credito.

Il Tribunale ricorda che è pacifico ormai “che un’operazione per mezzo della quale la banca concede una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato, oltre a presentare molteplici profili di nullità (per l’illiceità della concreta causa, anche sub specie per contrasto con l’art. 316-ter c.p.) concretizza un illecito ai danni della compagine imprenditoriale mutuataria e del suo ceto creditorio. Illecito che, se causativo di danni a tali soggetti, obbliga l’istituto bancario a risarcirlo“.

Dalla valutazione di numerosi elementi gravi, precisi e concordanti (tra cui la situazione contabile dell’azienda, sconfinamenti in centrale Rischi, un pignoramento in essere di un fornitore, scoperti in conto corrente), è risultato per il Tribunale che la banca avesse effettivamente compiuto una condotta di concessione abusiva del credito ai danni dell’impresa in liquidazione giudiziale e, pertanto, anche del relativo ceto creditorio, che ha assistito all’aggravamento del dissesto dell’impresa debitrice, tale da erodere ogni garanzia ex art. 2740 C.c., in ragione del procrastinarsi dell’apertura della procedura concorsuale: “Circostanza consentita proprio dalla banca ricorrente che ha prestato soldi a un’impresa che già era in una situazione di crisi e incapace di fare fronte a tutti i suoi debiti“.

Secondo il Tribunale, gli elementi emersi dall’istruttoria consentono di ritenere che la banca insinuante poi allo stato passivo fosse effettivamente consapevole, dal punto di vista soggettivo, di concedere un prestito a un’impresa che non sarebbe stata in grado di rimborsarlo, o, comunque, il completo disinteresse per le stesse, con consapevole
accettazione del rischio di concedere un finanziamento ad un’impresa in stato di sostanziale squilibrio economico finanziario.

E ciò, secondo il Tribunale partenopeo, può ragionevolmente trovare come unica spiegazione la possibilità che aveva la banca di offerta dal Fondo di garanzia gestito da Mediocredito Centrale.

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