Con sentenza n. 2409 del 09 febbraio 2015 la Corte di Cassazione Civile ha ribadito come il mutuo di scopo si connotati dall’obbligo del mutuatario di realizzare l’attività programmata, sicché la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e la presenza della clausola di destinazione comporta allora che, qualora non sia poi realizzato il progetto, il contratto è nullo.
Tuttavia, continua la Cassazione, proprio perché si tratta di mutuo di scopo, in cui l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, con rilievo causale nell’economia del contratto, ne deriva che l’accertamento causale si lega all’attuazione del risultato, onde, allorché questo venga perseguito, non sussiste alcuna nullità del contratto per mancanza originaria della causa.
In ragione di tali principi, la Corte ha ritenuto lecito l’utilizzo della banca di parte della somma di un finanziamento agevolato al fine di ripianare le passività derivanti dal precedente prefinanziamento allo stesso cliente.
Il contratto di finanziamento ed il contratto di prefinanziamento costituivano infatti parti di una stessa operazione, essendo il secondo volto unicamente ad anticipare, su richiesta della cliente, una parte della somma, in attesa dell’espletamento della pratica e del deposito di tutta la documentazione necessaria, onde nessun inadempimento al riguardo poteva imputarsi alla banca mutuante.