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Flash News

L’imposta di registro sull’atto di mutuo dissenso risolutivo della donazione

1 Luglio 2024

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in diritto tributario, Università Cattolica di Milano 

Corte di Cassazione, Sez. V, 17 giugno 2024, n. 16681 – Pres. Sorrentino, Rel. Candia

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 16681 del 17 giugno 2024, la Cassazione ha stabilito che, in tema di imposta di registro, l’atto di risoluzione per mutuo consenso di una precedente donazione di un immobile può essere riqualificato dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 20 del Testo unico del registro (“TUR”), come “nuova donazione” tassabile in misura proporzionale, nel caso in cui l’atto implichi un nuovo passaggio di ricchezza, manifestante autonoma capacità contributiva. 

Nella vicenda esaminata, negli anni 2004 e 2005, una contribuente donava al proprio figlio una quota di due cespiti immobiliari (un fabbricato ed un terreno edificabile). 

Nel 2014, le parti stipulavano un atto di risoluzione per mutuo consenso della donazione con efficacia retroattiva, ai sensi dell’art. 1372 c.c., assoggettandolo ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 28 del TUR.

Con avviso di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate riqualificava l’atto del 2014 come nuova donazione, assoggettandolo a imposta proporzionale, in quanto il donatario aveva, nel frattempo, realizzato numerosi interventi costruttivi sugli immobili donati, che ne avevano incrementato notevolmente il valore.

La C.T.R. del Veneto, in riforma della sentenza di primo grado, confermava la legittimità dell’atto impositivo, salvo che per la determinazione del valore dell’atto, che andava rivalutato escludendo il valore dei compendi originari. 

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dei contribuenti, confermando che l’atto qualificato come “mutuo dissenso risolutivo” della donazione, aveva in realtà effetto traslativo alla stregua di una nuova e autonoma donazione.

Secondo la Corte, inoltre, la testuale menzione, nell’atto di risoluzione, delle opere eseguite dal donatario sugli immobili retrocessi, impedisce in ogni caso di ritenere, come affermato dai contribuenti, che l’Ufficio abbia tenuto conto, in sede di riqualificazione, di “profili estranei all’atto” e/o di “elementi extratestuali” in contrasto con l’art. 20 del TUR.

In sostanza, nell’accordo risolutorio si rinviene, nel caso di specie, un“… nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori del mutuo dissenso”. 

Inoltre, l’assenza nell’accordo di un corrispettivo ulteriore per la retrocessione risolutoria non assume alcuna rilevanza: ciò in quanto l’imposta proporzionale si applica alla ricchezza trasferita, indipendentemente dalla presenza di un pagamento aggiuntivo per il ri-trasferimento.

Ne consegue che l’atto stipulato esprime una nuova e autonoma capacità contributiva e giustifica la tassazione proporzionale prevista per gli atti donativi, in luogo di quella prevista in misura fissa. 

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