Chiamato a pronunciarsi, in sede di reclamo, sulla sospensione di una esecuzione immobiliare, il Tribunale di Venezia ha rilevato come, in presenza di una scrittura privata e di un successivo atto pubblico di ricognizione, che presenti plurime discordanze con la scrittura, l’atto pubblico sia da considerarsi inidoneo a costituire valido titolo esecutivo per procedere a esecuzione forzata.
Il Collegio veneziano ha colto l’occasione per soffermarsi dapprima sulla struttura del prodotto, collocato sul mercato da BHW, denominato «contratto di mutuo per mutuo edilizio immediato e mutuo edilizio» (c.d. contratto di risparmio edilizio), di poi sulla sussistenza di una causa concreta in presenza di variazioni a tale struttura.
Come precisato dal Tribunale veneziano, il «mutuo BHW è un rapporto contrattuale complesso, consistente in un intreccio di più negozi …, uno dei quali di diritto tedesco: si articola nella concessione di un mutuo immediato … che servirà a finanziare un Piano di Risparmio Edilizio (contratto di diritto tedesco), … che prevede un piano di accumulo di determinate somme, le quali a loro volta serviranno per estinguere – in parte – il mutuo immediato, a mezzo compensazione. La restante parte del mutuo immediato, dovrà essere estinta a mezzo normale ammortamento».
L’operazione si articola, dunque, in due fasi. Nella prima (: mutuo immediato), di mero preammortamento, il cliente corrisponderà solo interessi mensili e, sempre mensilmente, verserà una «rata di risparmio» a titolo di «Contributo mutuo edilizio». Nella seconda, invece, «le somme risparmiate sono considerate un credito del cliente verso BHW e questo credito viene utilizzato per estinguere in parte (a mezzo compensazione) il mutuo immediato, mentre la restante parte dovrà essere restituita con un normale ammortamento ad un tasso inferiore a quello della cd prima fase, con rate – questa volta – di reale ammortamento».
Nel caso di specie, tuttavia, l’atto notarile di «Consenso a iscrizione di ipoteca di garanzia del mutuo» (azionando il quale BHW ha esperito la procedura di pignoramento immobiliare), in difformità rispetto alle pattuizioni di cui al contratto di mutuo, prevedeva la «restituzione, sin dalla prima fase, oltre che di interessi, anche di capitale». Per tale ragione, il Collegio ha espresso le proprie perplessità circa la meritevolezza di tutela di un rapporto contrattuale così strutturato. Nei fatti, lo stesso ha ritenuto priva di causa l’operazione che – attraverso l’alterazione della struttura originaria del modello contrattuale – determina in concreto la «corresponsione di un interesse corrispettivo non su di un capitale a scalare, ma su di un capitale che, pur venendo [successivamente] meno per obbligo contrattuale … produce per intero interessi».