Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario da al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.
Sulla base di tale principio il Tribunale di Bari, ai fini del perfezionamento del mutuo, ha ritenuto equipollente alla consegna della somma di denaro l’accreditamento in conto corrente idoneo a far sorgere in capo alla parte mutuataria la disponibilità giuridica della somma, non considerando rilevante che, a compimento dell’operazione, la somma mutuata sia di fatto servita ad estinguere un debito che la mutuataria aveva nei confronti dell’istituto di credito mutuante.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata valutazione da parte della banca del merito creditizio del mututario ex art. 124 bis TUB funzionale all’erogazione del mutuo, sottolineando come tale valutazione rappresenti un onere e non già un obbligo, trattandosi di attività che va compiuta nell’interesse dello stesso istituto.