Va qualificato come mutuo fondiario, e non di scopo, il contratto con cui la banca mette a disposizione del mutuatario una somma destinata a ripianare l’esposizione pregressa con contestuale costituzione di ipoteca a garanza del rimborso.
Così qualificato il contratto, la Cassazione ha escluso la nullità del mutuo e della connessa iscrizione ipotecaria per difetto di causa, contestata sul presupposto che la banca non aveva messo a disposizione del mutuatario la somma mutuata, diversamente destinata al mero ripianamento dell’esposizione pregressa.
Il mutuo fondiario, infatti, ricorda la Cassazione, non configura un mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità.