Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 31 gennaio 2025 (Dott.ssa F. D’Auria), ha affermato che il mutuo fondiario non può essere dichiarato nullo per il superamento della soglia di finanziabilità, e che non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario.
Delle questioni correlate al superamento della soglia di finanziabilità nel mutuo fondiario se ne discuterà ampiamente nel corso del webinar organizzato dalla nostra rivista il 03 aprile 2025 “Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo – Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi“.
Secondo il Tribunale, alla luce della pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 33719 del 2022, «qualora la manifestazione di volontà dei contraenti sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario».
Il Tribunale, poi, aggiunge che, «in applicazione dei principi enunciati, deve dunque escludersi che l’eventuale superamento di detta soglia, come dedotto dagli opponenti, abbia inciso sulla validità del negozio, così come deve escludersi la possibilità di una sua riqualificazione in termini di ordinario mutuo ipotecario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio del mutuante».
Nel caso di specie, l’opponente proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli, sostenendo che il titolo esecutivo azionato (nel caso di specie il contratto di mutuo fondiario) fosse nullo ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 2, TUB per il superamento del limite di finanziabilità.