Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha affermato la non configurabilità del danno da perdita di chance in capo ad un istituto di credito che aveva richiesto al notaio incaricato della stipula dei contratti di mutuo fondiario il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della stipula di contratti relativi a immobili che, a causa della omessa visura dei registri immobiliari, solo successivamente all’erogazione dei mutui erano risultati gravati da iscrizioni precedenti pregiudizievoli.
Infatti, il pregiudizio subito dalla banca in ragione del mancato compimento, da parte del notaio, delle opportune previe visure nei registri immobiliari è rappresentato solamente dall’eventuale mancato recupero del credito erogato, non ottenibile neppure in via sussidiaria per l’insufficiente garanzia patrimoniale offerta dagli immobili.
L’esistenza di tale pregiudizio può con certezza essere allegata e dimostrata in giudizio, ciò escludendo la configurabilità del danno da perdita di chance, caratterizzato proprio dall’incertezza, ossia dall’impossibilità di affermare che, se il danno non si fosse prodotto, il vantaggio economico avuto di mira si sarebbe oppure no conseguito, essendo il danno per l’appunto rappresentato dalla definitiva perdita della possibilità di conseguirlo.
Nella diversa ipotesi esaminata, il danno derivante dall’inadempimento dell’incarico professionale si concreta nel danno, ancorché futuro ma tuttavia fondamentalmente prevedibile con certezza, rappresentato dall’evizione o dalla espropriazione del bene o dalla necessità di estinguere i crediti garantiti onde evitarne il soddisfacimento coattivo.